19 Gennaio 2026

Referendum confermativo di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026. Opzione di voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2026, è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato.

L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

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