9 Ottobre 2024
Possibile riattivare gli impianti di riscaldamento rispettando alcuni parametri prima del 15 ottobre
La normativa nazionale, per la zona climatica in cui ricade il Comune di Vanzago, prevede l’accensione degli impianti di riscaldamento a partire dal 15 ottobre 2024.
Tuttavia la stessa normativa prevede che gli impianti termici possano essere attivati anche prima del 15 ottobre, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria pari a 14 ore. Alla luce delle previsioni meteo, si fa presente pertanto alla cittadinanza che è possibile accendere gli impianti di riscaldamento per un massimo di sette ore tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
—
Non sono soggette a limitazioni le seguenti fattispecie:
a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste all’art 4 comma 5 del DPR 74/2013 E SMI, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal dispositivo.