Atti giudiziari (Art.140 c.p.c.)
Descrizione
La notifica si conclude quando viene consegnata o trasmessa una copia di un atto o provvedimento mediante consegna alla persona interessata; quando la persona non è rintracciabile presso l’abitazione o quando rifiuta di ricevere l’ atto, l’ Ufficiale Giudiziario o il Messo Comunale depositano presso l’ Ufficio Protocollo gli atti da consegnare al cittadino.
Chi può fare la richiesta
L’interessato alla notifica
Dove andare
Cosa presentare
Il documento di identità e la cartolina di avvenuta notifica atto (art.140 c.p.c.) e la delega nel caso in cui si ritiri un atto per conto di un’ altra persona
Tempi di risposta
La consegna dell’atto è immediata.
Cosa fare
Casi particolari: in caso di decesso del destinatario dell’ atto depositato, esso può essere ritirato dagli eredi
Quando fare la richiesta
Note
Norme di riferimento