Giudici popolari

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L’iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d’Assise e d’Assise d’Appello.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata al comune dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari.

DOMANDA E REQUISITI
Occorre presentare domanda in carta semplice con l’indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • Buona condotta morale;
  • Età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
  • Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all’ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).

COSTI E RETRIBUZIONE
L’iscrizione all’albo non comporta alcun costo.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Modulo iscrizione giudici popolari

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